Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico.
Rispondendo a un amministratore di condominio che chiedeva chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha risposto, con
l ‘interpello n. 142 del 3 marzo 2021.
Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico.
Il caso rappresentato nell’interpello riguarda un condominio composto da unità residenziali divise in 6 scale, box pertinenziali alle abitazioni e 3 negozi.
I locali commerciali, pur trovandosi all’interno dello stabile, sono completamente autonomi per accessi (lato strada) e utenze (energia elettrica e gas) e non collegati ad alcun servizio né parte comune del condominio.
I negozi godono infatti di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali. Di conseguenza, il condominio in questione risulta, dal punto di vista del consumo di elettricità, “esclusivamente residenziale”.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che una fornitura si considera a “uso domestico” se è destinata a consumatori finali che utilizzano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in strutture collettive caratterizzate dal requisito di residenzialità.
La nozione esclude la somministrazione per l’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva anche se in regime di esenzione.
Quanto alla procedura adottata per richiedere l’applicazione dell’Iva agevolata al fornitore, tramite una dichiarazione sostitutiva, il documento di prassi chiarisce che nonostante l’amministratore dello stabile abbia dichiarato, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per “usi domestici”, resta ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta nel caso in cui, in seguito a controlli, non risultino presenti le condizioni di legge per l’applicazione dell’Iva agevolata.
Non esistendo, infatti, una disciplina specifica, precisa l’Agenzia, la dichiarazione di parte dell’amministratore non modifica il criterio generale per l’individuazione del debitore davanti al Fisco, responsabile della corretta applicazione dell’imposta dovuta dal cedente/prestatore.