In caso di mancata scelta scatta l’interruzione della fornitura?
Il passaggio al mercato libero andrà effettuato entro la scadenza fissata dalla legge.
E, se ciò non avverrà, non ci saranno problematiche particolari nel caso di mancato abbandono del regime di maggior tutela.
In sostanza, dopo che i servizi di tutela di prezzo saranno cessati la continuità della fornitura sarà comunque garantita ai clienti di piccola dimensione che non avranno ancora un contratto nel mercato libero, in modo che non subiscano alcuna interruzione durante il periodo necessario a trovare una nuova offerta.
Una volta individuata l’offerta in grado di intercettare le proprie esigenze, i clienti stipuleranno un nuovo contratto di fornitura che sostituirà il precedente.
Sarà il nuovo venditore a inoltrare la richiesta di risoluzione del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.
E il recesso potrà scattare in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi e lo stop della fornitura in corso.
Cosa accade alla scadenza se non si è effettuata la scelta?
Per gli utenti che non avranno individuato un operatore del mercato libero al 1° gennaio 2022, il percorso, ancora tutto da costruire, prevede l’assegnazione di famiglie e microimprese al cosiddetto “servizio di salvaguardia” mediante il ricorso a procedure concorsuali (le aste) e con condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
Il meccanismo per certi versi replicherà quello già a messo a punto per le piccole imprese che migreranno, come detto, il prossimo gennaio.